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Crediti deteriorati: non è sufficiente il deposito del contratto di cessione. Sentenza n. 1415 del 11/05/2023 - TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

 cessione crediti in blocco

Sentenza n. 1415 del 11/05/2023 - TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE - 03 Terza sezione CIVILE –

Il Giudice dott. Sabrina Luperini

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso a favore di una cessionaria in danno di una Società srl , relativamente ad un contratto di mutuo, insoluto oggetto di cessione del credito, a fronte delle contestazioni della società opponente , relative al difetto di rappresentanza per procura invalida (data la sua genericità ed indeterminatezza) e, alla carenza di legittimazione attiva - mancando la prova della titolarità del credito oggetto di ingiunzione - (come invece dispone l’art 58 co. II, TUB), il Giudice decide per la revoca del decreto ingiuntivo.

La Società cessionaria pur avendo depositato il contratto di cessione del credito, non ha dato prova dell’inclusività del finanziamento oggetto del recupero di credito. La cessionaria è così stata dichiarata soccombente.

 

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